Il Decreto Fiscale 193/2016 introduce obblighi di comunicazione trimestrale. Questi riguardano la trasmissione di fatture e delle liquidazioni periodiche IVA, che dovranno essere inviati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza trimestrale. La dichiarazione dell’IVA non si presenterà più con la dichiarazione dei redditi. Nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i modelli in bozza per la dichiarazione di quest’anno.
Si confermano i seguenti scaglioni e le relative aliquote:
da 0 a 15.000 euro = 23%
da 15.001 a 28.000 euro = 27%
da 28.001 a 55.000 euro = 38%
da 55.001 a 75.000 euro = 41%
superiore a 75.001 euro = 43%
Gli studi di settore cambiano nome, diventando “indicatori sintetici di affidabilità”. Dopo l’approvazione dell’articolo 7-bis del Decreto Fiscale già citato, è attesa una specifica indicazione del Ministero dell’Economia in merito agli indici. Per il periodo di imposta 2016 si applicano invece le vecchie regole.
Viene eliminato il tax day del 16 giugno, sebbene la data resti valida per gli acconti di tasse sugli immobili. Slitta invece al 30 giugno il termine per il pagamento dell’IRPEF.
Il Decreto Fiscale prevede la possibilità di utilizzare la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. In questo modo, in contribuente pagherà il debito fiscale, senza tuttavia incorrere in sanzioni o interessi di mora. Resta confermata la soppressione di Equitalia, le cui funzioni di riscossione vengono assunte dall’Agenzia delle Entrate.
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