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SIAE e Diritti d’Autore, la tutela delle opere creative

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SIAE e Diritti d’Autore, la tutela delle opere creative

SIAE e Diritti d'Autore - Commercity Blog

Il prossimo 23 aprile 2017 si celebrerà la “Giornata Mondiale del Libro e dei Diritti d’Autore”. Con questa occasione riserviamo uno spazio di approfondimento per spiegare l’attività della Società Italiana degli Autori ed Editori

La SIAE è un ente pubblico economico a base associativa, nonché un punto di riferimento per autori ed editori, i quali possono decidere di aderirvi in maniera volontaria. La SIAE nasce dall’esigenza degli autori stessi di veder tutelato economicamente il proprio lavoro intellettuale, come qualsiasi altro lavoro. Le opere creative rappresentano, infatti, un bene prezioso che, come tale, deve essere protetto e garantito. A questo scopo nasce il diritto d’autore.

A cosa serve la SIAE

La SIAE svolge appunto un’attività di intermediazione fra coloro che godono dei diritti d’autore ed i cosiddetti utilizzatori. Ha il compito di concedere le autorizzazioni e le licenze per l’utilizzo delle opere protette. Al tempo stesso si occupa di riscuotere i relativi compensi, in modo da distribuirne poi i proventi all’autore. La sua attività di tutela delle opere d’ingegno non si limita all’Italia. Continua anche al di fuori dei confini nazionali, grazie alla stipulazione di accordi di rappresentanza con le Società d’Autori straniere.

Diritti patrimoniali

Questi sono diritti esclusivi dell’autore, il quale è l’unico che può decidere come e quando utilizzare la propria opera, autorizzandone o meno la diffusione, riproduzione o esecuzione, e percependone i relativi compensi. I diritti patrimoniali possono essere acquistati, alienati o trasmessi. Difatti, sono diritti rinunciabili che possono essere cessati a terzi. Hanno, però, un limite temporale: possono essere esercitati durante tutta la vita dell’autore e per i 70 anni successivi alla sua morte, dopodiché l’opera diventa di dominio pubblico.

Diritti morali

Quelli morali sono diritti riconosciuti dalla legge. Questi sono inalienabili, imprescrittibili e irrinunciabili. Difatti, vengono esercitati anche in caso siano stati cessati a terzi. A differenza dei diritti patrimoniali, quelli morali sono illimitati nel tempo. Dopo la morte dell’autore possono essere rivendicati non solo dal coniuge, ma anche dai discendenti. I diritti morali sono:

  • Diritto alla paternità dell’opera
  • Diritto di inedito. In qualsiasi momento l’autore può cambiare idea e decidere di non volere la prima pubblicazione della sua opera e di mantenerla addirittura inedita
  • Diritto di pentimento. L’autore ha il diritto di ritirare la propria opera
  • Diritto all’integrità dell’opera

Diritti connessi

Questo tipo di diritti garantiscono un compenso economico anche ai soggetti che offrono l’opera alla fruizione pubblica. Sono un esempio: le case discografiche e cinematografiche, le emittenti radiofoniche e televisive, ma anche gli interpreti.

Il diritto d’autore, quindi, non è una tassa, bensì la giusta retribuzione per il lavoro intellettuale.

 

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